Scaduto
considerata la complessità del progetto, con la presente si richiede di prorogare il termine di presentazione delle offerte attualmente fissato per il 03/12/20225 alle ore 12 di almeno 7 giorni solari, al fine di consentire la presentazione di un'offerta ottimale in risposta al Vs. Capitolato di gara.
Gara #177
Gara Europea a procedura aperta per i servizi di miglioramento, potenziamento, ampliamento ed innovazione della Rete Agrometeorologica Regionale - a valere su P.S.R. Puglia 2014/2022 Operazione 4.3.C “Sostegno per investimenti infrastrutturali per un servizio agrometeorologico”.Informazioni appalto
31/10/2025
Aperta
Servizi
€ 3.560.460,53
Frattaruolo Francesco
Categorie merceologiche
5121
-
Servizi di installazione di attrezzature di misurazione
Lotti
1
B8DD8B0F20
F35B23000530002
Qualità prezzo
Gara Europea a procedura aperta per i servizi di miglioramento, potenziamento, ampliamento ed innovazione della Rete Agrometeorologica Regionale - a valere su P.S.R. Puglia 2014/2022 Operazione 4.3.C “Sostegno per investimenti infrastrutturali per un servizio agrometeorologico”.
Gara Europea a procedura aperta per i servizi di miglioramento, potenziamento, ampliamento ed innovazione della Rete Agrometeorologica Regionale - a valere su P.S.R. Puglia 2014/2022 Operazione 4.3.C “Sostegno per investimenti infrastrutturali per un servizio agrometeorologico”.
€ 3.552.770,00
€ 551.231,00
€ 7.690,53
Scadenze
25/11/2025 12:00
03/12/2025 12:00
04/12/2025 10:30
Avvisi pubblici
Allegati
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all-07-stima-dei-costi-ed-elenco-prezzi-della-sicurezza.pdf SHA-256: e2784fa6466d275e39973435734df3ab0952b036cca19e77ac4c064ec1a6ca6f 29/10/2025 17:18 |
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1.76 MB | |
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allegato-a1-melograno-scheda-iniziale.pdf SHA-256: c2d4709272797b3b51b455cb3513c92115c2e1551b09fff50b0148087c872ff4 29/10/2025 17:18 |
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allegato-a2-melograno-scheda-periodica.pdf SHA-256: 33a874165b54f84a0528672b3f891b7c77f4b96b13b30a154905bfade4ac6700 29/10/2025 17:18 |
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6.76 MB | |
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tav-02-nuova-rete-di-stazioni-agro-meteorologiche-agosto23.pdf SHA-256: f7ee4a3da2b06807387b7d8f30a183b9590ed1e79f2ab96a16ced8d6dcaae789 29/10/2025 17:18 |
9.46 MB | |
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9.62 MB | |
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tav-04-particolari-costruttivi-agosto23.pdf SHA-256: a6eaa5ffcd8fbd3f17155350dea43a87aa6ecfb8a22f1688026f5dd3a68b7104 29/10/2025 17:18 |
837.17 kB | |
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schema-contrattto.pdf SHA-256: 080b2f107a3c71130442e654f50a9330ae8ecb82e0fb58873cf2908c38a8ba94 29/10/2025 17:18 |
214.16 kB | |
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relazione-tecnico-economica-software.pdf SHA-256: 1a0e63067f7006503c132171cdf146e1f3adcf4a4823f7d548a566732f90cad6 04/11/2025 12:25 |
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Chiarimenti
04/11/2025 11:10
Quesito #1
Buongiorno.
Vi chiediamo se sia disponibile il computo metrico relativo al servizio di miglioramento e potenziamento del sistema informativo agrometeorologico regionale.
In attesa di riscontro,
cordiali saluti.
Vi chiediamo se sia disponibile il computo metrico relativo al servizio di miglioramento e potenziamento del sistema informativo agrometeorologico regionale.
In attesa di riscontro,
cordiali saluti.
04/11/2025 12:27
Risposta
Si precisa che la procedura aperta relativa ai servizi di miglioramento, potenziamento, ampliamento ed innovazione della Rete Agrometeorologica Regionale si compone sostanzialmente di tre elementi:
- Potenziamento e ammodernamento di n. 89 stazioni esistenti
- Creazione di n. 14 nuove stazioni
- Miglioramento e innovazione del sistema agrometeorologico regionale (parte software)
Per ciascuna delle tre componenti sopra elencate risultano allegati i computi metrici e/o le relazioni tecnico-economiche che dettagliano le singole voci di intervento.
Cordiali saluti. Il RUP
- Potenziamento e ammodernamento di n. 89 stazioni esistenti
- Creazione di n. 14 nuove stazioni
- Miglioramento e innovazione del sistema agrometeorologico regionale (parte software)
Per ciascuna delle tre componenti sopra elencate risultano allegati i computi metrici e/o le relazioni tecnico-economiche che dettagliano le singole voci di intervento.
Cordiali saluti. Il RUP
07/11/2025 09:44
Quesito #2
Buongiorno.
Comunichiamo che, rispetto al documento quadro economico, nei due computi metrici non si rilevano le voci a 1.2 Configurazione e integrazione al sistema di gestione rete della Protezione Civile (€ 30.900,00) e a 2.1 FORNITURA SOFTWARE (€ 1.647.300,00). Si chiedono, pertanto, delucidazioni in merito.
Grazie.
Cordiali saluti.
Comunichiamo che, rispetto al documento quadro economico, nei due computi metrici non si rilevano le voci a 1.2 Configurazione e integrazione al sistema di gestione rete della Protezione Civile (€ 30.900,00) e a 2.1 FORNITURA SOFTWARE (€ 1.647.300,00). Si chiedono, pertanto, delucidazioni in merito.
Grazie.
Cordiali saluti.
10/11/2025 10:35
Risposta
In riferimento al Vs. quesito, si rappresenta quanto segue.
1) Voce a1.2 — “Configurazione e integrazione al sistema di gestione rete della Protezione Civile” (€ 30.900,00).
Si fa presente che nel Capitolato Tecnico, pag. 31, è chiaramente indicato che tale importo non è ricompreso nell’importo posto a base di gara della presente procedura, come di seguito riportato:
“ATTENZIONE: La configurazione e integrazione dei sensori nel sistema di gestione della rete della Protezione Civile non sono oggetto del Disciplinare di Gara e saranno effettuate a cura dell’impresa che ha in gestione la manutenzione del sistema della Protezione Civile, alla quale il soggetto Aggiudicatario dell’appalto dovrà fornire il supporto necessario affinché venga reso operativo il collegamento/integrazione delle nuove stazioni.”
2) Voce a2.1 — “Fornitura software” (€ 1.647.300,00)
Per tale voce si rimanda alla Relazione Tecnico-Economica messa a disposizione tra gli atti di gara, documento nel quale sono riportati gli elementi giustificativi e la relativa articolazione economica.
1) Voce a1.2 — “Configurazione e integrazione al sistema di gestione rete della Protezione Civile” (€ 30.900,00).
Si fa presente che nel Capitolato Tecnico, pag. 31, è chiaramente indicato che tale importo non è ricompreso nell’importo posto a base di gara della presente procedura, come di seguito riportato:
“ATTENZIONE: La configurazione e integrazione dei sensori nel sistema di gestione della rete della Protezione Civile non sono oggetto del Disciplinare di Gara e saranno effettuate a cura dell’impresa che ha in gestione la manutenzione del sistema della Protezione Civile, alla quale il soggetto Aggiudicatario dell’appalto dovrà fornire il supporto necessario affinché venga reso operativo il collegamento/integrazione delle nuove stazioni.”
2) Voce a2.1 — “Fornitura software” (€ 1.647.300,00)
Per tale voce si rimanda alla Relazione Tecnico-Economica messa a disposizione tra gli atti di gara, documento nel quale sono riportati gli elementi giustificativi e la relativa articolazione economica.
17/11/2025 12:31
Quesito #3
Buongiorno.
Vi chiediamo se la prestazione avente ad oggetto la fornitura del software, non rientrando, a nostro avviso, nella fattispecie di subfornitura a prodotto informatico a catalogo, sia qualificabile come attività assoggettabile alla disciplina del subappalto.
In attesa di riscontro,
cordiali saluti.
Vi chiediamo se la prestazione avente ad oggetto la fornitura del software, non rientrando, a nostro avviso, nella fattispecie di subfornitura a prodotto informatico a catalogo, sia qualificabile come attività assoggettabile alla disciplina del subappalto.
In attesa di riscontro,
cordiali saluti.
20/11/2025 10:32
Risposta
In riferimento alla richiesta di chiarimento, si rappresenta quanto segue.
1. Inquadramento della prestazione a2.1 – “Fornitura software”
Dall’esame coordinato del Capitolato Tecnico e del Quadro Economico emerge che la voce a2.1 – pari a € 1.647.300,00 – non consiste in una mera cessione di prodotti informatici standardizzati o licenze d’uso reperibili a catalogo.
Come puntualmente descritto nella documentazione di gara, essa ricomprende un insieme articolato di attività quali, a titolo esemplificativo:
• progettazione e sviluppo di componenti software dedicate;
• realizzazione del nuovo portale agrometeorologico;
• implementazione della banca dati agrometeorologica;
• sviluppo di modelli matematici e algoritmi;
• sviluppo della APP mobile;
• configurazione e messa in esercizio dell’infrastruttura informatica in cloud regionale;
• integrazione con i sistemi esistenti, migrazione dati e attività correlate;
• rilascio del codice sorgente e delle personalizzazioni richieste;
• servizi di collaudo, test, assistenza e supporto all’utenza.
Tali attività hanno natura chiaramente prestazionale e non possono essere ricondotte ad una mera fornitura di software preconfezionato.
2. Applicabilità della disciplina del subappalto
Ai sensi dell’art. 119 del D.Lgs. 36/2023, non si configurano come subappalto soltanto le forniture “a catalogo” di beni standardizzati, non integrati nella prestazione principale.
La prestazione oggetto della voce a2.1:
• non è un prodotto informatico standard;
• non è acquisibile a catalogo;
• non costituisce un elemento accessorio o marginale;
• è parte essenziale e integrante dell’appalto, come dimostrato dalla rilevanza tecnica ed economica nell’ambito complessivo della fornitura.
Ne consegue che le attività ricomprese nella “Fornitura software” possono essere considerate attività soggette alla disciplina del subappalto, ove affidate a terzi, ai sensi del Disciplinare di gara (art. 8).
Pertanto, l’eventuale ricorso a terzi per l’esecuzione, in tutto o in parte, delle attività rientranti nella voce a2.1 deve essere:
• preventivamente dichiarato in sede di offerta;
• successivamente autorizzato dalla Stazione Appaltante;
• eseguito nel rispetto di tutti gli obblighi, anche di responsabilità solidale, stabiliti dal Codice dei contratti pubblici.
3. Conclusioni
Alla luce della normativa vigente e della documentazione di gara, la prestazione a2.1 “Fornitura software” non è qualificabile come subfornitura di prodotto informatico a catalogo, bensì costituisce attività avente natura di servizio complesso e, come tale, potenzialmente assoggettabile alla disciplina del subappalto.
IL RUP
Dott. Francesco Frattaruolo
1. Inquadramento della prestazione a2.1 – “Fornitura software”
Dall’esame coordinato del Capitolato Tecnico e del Quadro Economico emerge che la voce a2.1 – pari a € 1.647.300,00 – non consiste in una mera cessione di prodotti informatici standardizzati o licenze d’uso reperibili a catalogo.
Come puntualmente descritto nella documentazione di gara, essa ricomprende un insieme articolato di attività quali, a titolo esemplificativo:
• progettazione e sviluppo di componenti software dedicate;
• realizzazione del nuovo portale agrometeorologico;
• implementazione della banca dati agrometeorologica;
• sviluppo di modelli matematici e algoritmi;
• sviluppo della APP mobile;
• configurazione e messa in esercizio dell’infrastruttura informatica in cloud regionale;
• integrazione con i sistemi esistenti, migrazione dati e attività correlate;
• rilascio del codice sorgente e delle personalizzazioni richieste;
• servizi di collaudo, test, assistenza e supporto all’utenza.
Tali attività hanno natura chiaramente prestazionale e non possono essere ricondotte ad una mera fornitura di software preconfezionato.
2. Applicabilità della disciplina del subappalto
Ai sensi dell’art. 119 del D.Lgs. 36/2023, non si configurano come subappalto soltanto le forniture “a catalogo” di beni standardizzati, non integrati nella prestazione principale.
La prestazione oggetto della voce a2.1:
• non è un prodotto informatico standard;
• non è acquisibile a catalogo;
• non costituisce un elemento accessorio o marginale;
• è parte essenziale e integrante dell’appalto, come dimostrato dalla rilevanza tecnica ed economica nell’ambito complessivo della fornitura.
Ne consegue che le attività ricomprese nella “Fornitura software” possono essere considerate attività soggette alla disciplina del subappalto, ove affidate a terzi, ai sensi del Disciplinare di gara (art. 8).
Pertanto, l’eventuale ricorso a terzi per l’esecuzione, in tutto o in parte, delle attività rientranti nella voce a2.1 deve essere:
• preventivamente dichiarato in sede di offerta;
• successivamente autorizzato dalla Stazione Appaltante;
• eseguito nel rispetto di tutti gli obblighi, anche di responsabilità solidale, stabiliti dal Codice dei contratti pubblici.
3. Conclusioni
Alla luce della normativa vigente e della documentazione di gara, la prestazione a2.1 “Fornitura software” non è qualificabile come subfornitura di prodotto informatico a catalogo, bensì costituisce attività avente natura di servizio complesso e, come tale, potenzialmente assoggettabile alla disciplina del subappalto.
IL RUP
Dott. Francesco Frattaruolo
20/11/2025 16:57
Quesito #4
Buongiorno,
In merito ai criteri di valutazione dell’offerta, con riferimento al criterio A1.2, si segnala una discrepanza: nella descrizione del Sub-Criterio è indicato un punteggio massimo di 5 punti, mentre nella colonna “Punteggio Sub-Criterio” è riportato un valore pari a 4 punti.
Si chiede pertanto di voler precisare quale sia il punteggio corretto da considerare.
Cordialmente
In merito ai criteri di valutazione dell’offerta, con riferimento al criterio A1.2, si segnala una discrepanza: nella descrizione del Sub-Criterio è indicato un punteggio massimo di 5 punti, mentre nella colonna “Punteggio Sub-Criterio” è riportato un valore pari a 4 punti.
Si chiede pertanto di voler precisare quale sia il punteggio corretto da considerare.
Cordialmente
20/11/2025 17:13
Risposta
si ringrazia per il quesito posto, che risulta pienamente pertinente.
In merito alla discrepanza segnalata sul Sub-Criterio A1.2, si precisa che si tratta di un refuso, che risulta pertinente anche rispetto alla definizione del Sub-Criterio A1.1. I sub-criteri A1 sono pertanto rideterminati come segue:
A1.1 – Sviluppo in ambiente cloud di un sistema informativo di livello regionale per l’agricoltura, il territorio o l’ambiente con componenti GIS e di gestione di dati rilevati da stazioni di monitoraggio.
Punteggio massimo: 4 puntiA1.2 – Realizzazione di reti di monitoraggio in ambito agricolo/forestale e del sistema per l’analisi dei dati.
Punteggio massimo: 4 punti
Si conferma quindi che il punteggio corretto da considerare per i Sub-Criteri A1.1 e A1.2 è pari a 4 punti ciascuno.
Si ringrazia nuovamente per il chiarimento posto.
IL RUP
Dott. Francesco Frattaruolo
In merito alla discrepanza segnalata sul Sub-Criterio A1.2, si precisa che si tratta di un refuso, che risulta pertinente anche rispetto alla definizione del Sub-Criterio A1.1. I sub-criteri A1 sono pertanto rideterminati come segue:
A1.1 – Sviluppo in ambiente cloud di un sistema informativo di livello regionale per l’agricoltura, il territorio o l’ambiente con componenti GIS e di gestione di dati rilevati da stazioni di monitoraggio.
Punteggio massimo: 4 puntiA1.2 – Realizzazione di reti di monitoraggio in ambito agricolo/forestale e del sistema per l’analisi dei dati.
Punteggio massimo: 4 punti
Si conferma quindi che il punteggio corretto da considerare per i Sub-Criteri A1.1 e A1.2 è pari a 4 punti ciascuno.
Si ringrazia nuovamente per il chiarimento posto.
IL RUP
Dott. Francesco Frattaruolo
24/11/2025 15:34
Quesito #5
Buongiorno,
con la presente siamo a richiedere alcuni chiarimenti:
a) si richiedono delucidazioni in merito alla necessità o meno, nel contesto di "AGGIORNAMENTO E POTENZIAMENTO DI 89 STAZIONI DELLA RETE AGROMETEOROLOGICA REGIONALE", di sostituire anche 80 Datalogger e 80 apparati radio per le 80 stazioni della rete agro – meteo, in quanto vengono annoverati nell'elenco del paragrafo 5.1 dell'allegato 8 "Capitolato tecnico", salvo però non venire inseriti nel computo metrico estimativo e nell'elenco prezzi dell'allegato 5B "Computo metrico estimativo ed elenco prezzi per stazioni esistenti";
b) in merito alle caratteristiche tecniche del sensore di misura del contenuto volumetrico di acqua nel terreno, evidenziando una incongruenza tra le caratteristiche indicate nel paragrafo 5.5 "Specifiche tecniche per i sensori delle stazioni agrometeorologiche" dell'allegato 8 "Capitolato tecnico" e quelle riportate invece sull'allegato 5A "Computo metrico estimativo ed elenco prezzi per nuove stazioni" e 5B "Computo metrico estimativo ed elenco prezzi per stazioni esistenti", si richiede pertanto se vadano forniti sensori a due profondità in tecnologia TDR o se possano essere previste sonde a 6 livelli in tecnologia alternativa allo stato dell'arte;
c) riguardo la compilazione dell’"allegato d offerta economica", il modello riporta la distinzione tra RTI verticale e orizzontale che è stata eliminata con il Nuovo Codice Appalti. Si chiede dunque se è un refuso e se si può semplicemente indicare la quota di servizio che eseguirà ciascuna impresa del raggruppamento o se può venire fornito un allegato aggiornato.
con la presente siamo a richiedere alcuni chiarimenti:
a) si richiedono delucidazioni in merito alla necessità o meno, nel contesto di "AGGIORNAMENTO E POTENZIAMENTO DI 89 STAZIONI DELLA RETE AGROMETEOROLOGICA REGIONALE", di sostituire anche 80 Datalogger e 80 apparati radio per le 80 stazioni della rete agro – meteo, in quanto vengono annoverati nell'elenco del paragrafo 5.1 dell'allegato 8 "Capitolato tecnico", salvo però non venire inseriti nel computo metrico estimativo e nell'elenco prezzi dell'allegato 5B "Computo metrico estimativo ed elenco prezzi per stazioni esistenti";
b) in merito alle caratteristiche tecniche del sensore di misura del contenuto volumetrico di acqua nel terreno, evidenziando una incongruenza tra le caratteristiche indicate nel paragrafo 5.5 "Specifiche tecniche per i sensori delle stazioni agrometeorologiche" dell'allegato 8 "Capitolato tecnico" e quelle riportate invece sull'allegato 5A "Computo metrico estimativo ed elenco prezzi per nuove stazioni" e 5B "Computo metrico estimativo ed elenco prezzi per stazioni esistenti", si richiede pertanto se vadano forniti sensori a due profondità in tecnologia TDR o se possano essere previste sonde a 6 livelli in tecnologia alternativa allo stato dell'arte;
c) riguardo la compilazione dell’"allegato d offerta economica", il modello riporta la distinzione tra RTI verticale e orizzontale che è stata eliminata con il Nuovo Codice Appalti. Si chiede dunque se è un refuso e se si può semplicemente indicare la quota di servizio che eseguirà ciascuna impresa del raggruppamento o se può venire fornito un allegato aggiornato.
25/11/2025 13:52
Risposta
In riferimento ai quesiti formulati, si rappresenta quanto segue.
Risposta al quesito a) e b) – Datalogger, apparati radio e sensori per il contenuto volumetrico d’acqua nel terreno
Si conferma che, ai fini della corretta individuazione delle quantità e delle tipologie di apparecchiature e sensori da sostituire/fornire, fa sempre fede quanto riportato nel “Computo metrico estimativo”, che costituisce il documento di riferimento per le quantità poste a base di gara.
Si evidenzia, inoltre, che nel Capitolato Tecnico – in particolare Tabella 11 (pag. 30) e Tabella 13 (pag. 32) – sono riportati gli effettivi sensori oggetto di sostituzione/integrazione/fornitura. Resta tuttavia fermo che, in caso di difformità, prevalgono le quantità e le tipologie indicate nel Computo metrico estimativo.
Con specifico riferimento ai sensori di misura del contenuto volumetrico d’acqua nel terreno, si conferma che quelli da prevedere sono i sensori a misura multipla, costituiti da n. 6 trasduttori.
Risposta al quesito c) – Modello “Allegato di offerta economica” e distinzione RTI orizzontale/verticale
Si conferma che la distinzione tra RTI verticale e RTI orizzontale presente nel modello di offerta economica costituisce un refuso.
Il Nuovo Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. 36/2023), infatti, all’art. 68 non riporta più la distinzione tra raggruppamenti verticali e orizzontali prevista dal previgente art. 48, comma 2 del D.Lgs. 50/2016, superandola definitivamente.
Resta tuttavia invariato l’obbligo, in capo al raggruppamento, di specificare, in sede di offerta, le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti, con relativo impegno a realizzarle.
Pertanto, il modello di offerta potrà essere compilato indicando semplicemente le quote di servizio/fornitura assunte da ciascuna impresa, senza applicare la distinzione verticale/orizzontale.
Cordiali saluti.
Il RUP
Dott. Francesco Frattaruolo
Risposta al quesito a) e b) – Datalogger, apparati radio e sensori per il contenuto volumetrico d’acqua nel terreno
Si conferma che, ai fini della corretta individuazione delle quantità e delle tipologie di apparecchiature e sensori da sostituire/fornire, fa sempre fede quanto riportato nel “Computo metrico estimativo”, che costituisce il documento di riferimento per le quantità poste a base di gara.
Si evidenzia, inoltre, che nel Capitolato Tecnico – in particolare Tabella 11 (pag. 30) e Tabella 13 (pag. 32) – sono riportati gli effettivi sensori oggetto di sostituzione/integrazione/fornitura. Resta tuttavia fermo che, in caso di difformità, prevalgono le quantità e le tipologie indicate nel Computo metrico estimativo.
Con specifico riferimento ai sensori di misura del contenuto volumetrico d’acqua nel terreno, si conferma che quelli da prevedere sono i sensori a misura multipla, costituiti da n. 6 trasduttori.
Risposta al quesito c) – Modello “Allegato di offerta economica” e distinzione RTI orizzontale/verticale
Si conferma che la distinzione tra RTI verticale e RTI orizzontale presente nel modello di offerta economica costituisce un refuso.
Il Nuovo Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. 36/2023), infatti, all’art. 68 non riporta più la distinzione tra raggruppamenti verticali e orizzontali prevista dal previgente art. 48, comma 2 del D.Lgs. 50/2016, superandola definitivamente.
Resta tuttavia invariato l’obbligo, in capo al raggruppamento, di specificare, in sede di offerta, le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti, con relativo impegno a realizzarle.
Pertanto, il modello di offerta potrà essere compilato indicando semplicemente le quote di servizio/fornitura assunte da ciascuna impresa, senza applicare la distinzione verticale/orizzontale.
Cordiali saluti.
Il RUP
Dott. Francesco Frattaruolo
24/11/2025 16:36
Quesito #6
Spett.le Stazione Appaltante,
si formulano le seguenti richieste di chiarimento:
Quesito nr.1
A pagina 7 del disciplinare di gara (cfr. “3. OGGETTO DELL’APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI”) è riportata la seguente frase: “costo della mano d’opera soggetto a ribasso € 551.231,00”. Alla luce di quanto previsto dal Codice degli Appalti (D.Lgs. 36/2023 e ss.mm. e ii.), si chiede di chiarire se tale prescrizione sia da ritenersi un refuso.
Quesito nr.2
Tra le apparecchiature oggetto di sostituzione al paragrafo “5.1 Aggiornamento e potenziamento delle stazioni agrometeorologiche” – pag. 26/27 del CSA sono richiesti: 80 celle solari, 80 datalogger e 80 apparati radio; inoltre, al paragrafo “5.2 Aggiornamento e potenziamento della rete della Sezione Protezione Civile” pag. 28 del CSA sono richiesti ulteriori 9 datalogger e 9 apparati radio. Tali forniture non trovano però risconto nel computo metrico di gara (cfr. allegato 05/B al CSA), si chiede pertanto di chiarire se dette apparecchiature siano da ritenersi incluse nell’oggetto dell’appalto e, nel caso, quali siano le voci di computo metrico da prendere a riferimento per la quantificazione della relativa fornitura e posa in opera.
Quesito nr.3
A pagina 24 del disciplinare di gara, art. 14, è richiesto che “Nella busta elettronica C (Offerta economica) deve essere inserito anche l’All. D, firmato digitalmente dal legale rappresentante, messo a disposizione dall’Ente tra gli allegati presenti sulla piattaforma Traspare. “
Si fa presente che nella sezione “Busta economica” della piattaforma non è possibile caricare alcun documento ulteriore all’offerta economica, generata automaticamente dal sistema, e al “giustificativo della manodopera”.
Si chiede per questo di chiarire dove debba essere caricato tale All.D presente tra i documenti di gara.
si formulano le seguenti richieste di chiarimento:
Quesito nr.1
A pagina 7 del disciplinare di gara (cfr. “3. OGGETTO DELL’APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI”) è riportata la seguente frase: “costo della mano d’opera soggetto a ribasso € 551.231,00”. Alla luce di quanto previsto dal Codice degli Appalti (D.Lgs. 36/2023 e ss.mm. e ii.), si chiede di chiarire se tale prescrizione sia da ritenersi un refuso.
Quesito nr.2
Tra le apparecchiature oggetto di sostituzione al paragrafo “5.1 Aggiornamento e potenziamento delle stazioni agrometeorologiche” – pag. 26/27 del CSA sono richiesti: 80 celle solari, 80 datalogger e 80 apparati radio; inoltre, al paragrafo “5.2 Aggiornamento e potenziamento della rete della Sezione Protezione Civile” pag. 28 del CSA sono richiesti ulteriori 9 datalogger e 9 apparati radio. Tali forniture non trovano però risconto nel computo metrico di gara (cfr. allegato 05/B al CSA), si chiede pertanto di chiarire se dette apparecchiature siano da ritenersi incluse nell’oggetto dell’appalto e, nel caso, quali siano le voci di computo metrico da prendere a riferimento per la quantificazione della relativa fornitura e posa in opera.
Quesito nr.3
A pagina 24 del disciplinare di gara, art. 14, è richiesto che “Nella busta elettronica C (Offerta economica) deve essere inserito anche l’All. D, firmato digitalmente dal legale rappresentante, messo a disposizione dall’Ente tra gli allegati presenti sulla piattaforma Traspare. “
Si fa presente che nella sezione “Busta economica” della piattaforma non è possibile caricare alcun documento ulteriore all’offerta economica, generata automaticamente dal sistema, e al “giustificativo della manodopera”.
Si chiede per questo di chiarire dove debba essere caricato tale All.D presente tra i documenti di gara.
25/11/2025 16:01
Risposta
Quesito n. 1
In merito alla frase riportata a pag. 7 del disciplinare di gara (“costo della mano d’opera soggetto a ribasso € 551.231,00”), si precisa quanto segue.
Il D.Lgs. 36/2023 distingue la disciplina della manodopera a seconda della tipologia di contratto:
L’art. 41, comma 14 – che prevede lo scorporo dei costi della manodopera e della sicurezza dall’importo assoggettato a ribasso – si applica ai lavori e ai servizi, non alle forniture.L’art. 108, comma 9 stabilisce che i concorrenti devono indicare i costi della manodopera e gli oneri aziendali della sicurezza, salvo che nelle forniture senza posa in opera.
Nelle forniture “pure”, infatti, non è prevista separazione della manodopera e il prezzo complessivo è integralmente ribassabile.
La più recente prassi ANAC e la giurisprudenza amministrativa (Consiglio di Stato, 2025) hanno inoltre chiarito che, anche quando il costo della manodopera è indicato separatamente, esso rientra comunque nel totale sul quale si applica il ribasso, fermo restando:
il controllo sul rispetto dei minimi salariali;la verifica di congruità in sede di eventuale anomalia.
Alla luce di quanto sopra, la prescrizione riportata nel disciplinare non costituisce un refuso, poiché – nel caso di specie, trattandosi di forniture – il costo della manodopera può correttamente rientrare nell’importo a base di gara soggetto a ribasso.
Quesito n. 2
Ai fini della corretta individuazione delle quantità e delle tipologie di apparecchiature, componenti e sensori da sostituire/fornire, si conferma che fa sempre fede il “Computo metrico estimativo”, che costituisce il documento di riferimento per le quantità poste a base di gara.
Si evidenzia inoltre che nel Capitolato Tecnico – in particolare Tabella 11 (pag. 30) e Tabella 13 (pag. 32) – sono riportati gli effettivi sensori oggetto di sostituzione/integrazione/fornitura.
Resta tuttavia fermo che, in caso di difformità, prevalgono le quantità e le tipologie indicate nel Computo metrico estimativo.
Quesito n. 3
Con riferimento alla richiesta contenuta nel disciplinare (pag. 24, art. 14) relativa all’inserimento dell’Allegato D all’interno della busta elettronica C (Offerta Economica), si precisa quanto segue.
L’Allegato D richiamato nel disciplinare e presente tra la documentazione di gara costituisce il “modello di offerta economica” e deve essere caricato all’interno della sezione “Busta economica” , insieme ai documenti generati automaticamente dal sistema.
Si evidenzia inoltre che la piattaforma di gara utilizzata è TUTTOGARE, e non TRASPARE come riportato nel quesito.
Pertanto, l’Allegato D deve essere caricato nella sezione dedicata all’offerta economica della piattaforma TUTTOGARE, all'interno dello slot "Allegato D".
Cordiali saluti.
Il RUP
Dott. Francesco Frattaruolo
In merito alla frase riportata a pag. 7 del disciplinare di gara (“costo della mano d’opera soggetto a ribasso € 551.231,00”), si precisa quanto segue.
Il D.Lgs. 36/2023 distingue la disciplina della manodopera a seconda della tipologia di contratto:
L’art. 41, comma 14 – che prevede lo scorporo dei costi della manodopera e della sicurezza dall’importo assoggettato a ribasso – si applica ai lavori e ai servizi, non alle forniture.L’art. 108, comma 9 stabilisce che i concorrenti devono indicare i costi della manodopera e gli oneri aziendali della sicurezza, salvo che nelle forniture senza posa in opera.
Nelle forniture “pure”, infatti, non è prevista separazione della manodopera e il prezzo complessivo è integralmente ribassabile.
La più recente prassi ANAC e la giurisprudenza amministrativa (Consiglio di Stato, 2025) hanno inoltre chiarito che, anche quando il costo della manodopera è indicato separatamente, esso rientra comunque nel totale sul quale si applica il ribasso, fermo restando:
il controllo sul rispetto dei minimi salariali;la verifica di congruità in sede di eventuale anomalia.
Alla luce di quanto sopra, la prescrizione riportata nel disciplinare non costituisce un refuso, poiché – nel caso di specie, trattandosi di forniture – il costo della manodopera può correttamente rientrare nell’importo a base di gara soggetto a ribasso.
Quesito n. 2
Ai fini della corretta individuazione delle quantità e delle tipologie di apparecchiature, componenti e sensori da sostituire/fornire, si conferma che fa sempre fede il “Computo metrico estimativo”, che costituisce il documento di riferimento per le quantità poste a base di gara.
Si evidenzia inoltre che nel Capitolato Tecnico – in particolare Tabella 11 (pag. 30) e Tabella 13 (pag. 32) – sono riportati gli effettivi sensori oggetto di sostituzione/integrazione/fornitura.
Resta tuttavia fermo che, in caso di difformità, prevalgono le quantità e le tipologie indicate nel Computo metrico estimativo.
Quesito n. 3
Con riferimento alla richiesta contenuta nel disciplinare (pag. 24, art. 14) relativa all’inserimento dell’Allegato D all’interno della busta elettronica C (Offerta Economica), si precisa quanto segue.
L’Allegato D richiamato nel disciplinare e presente tra la documentazione di gara costituisce il “modello di offerta economica” e deve essere caricato all’interno della sezione “Busta economica” , insieme ai documenti generati automaticamente dal sistema.
Si evidenzia inoltre che la piattaforma di gara utilizzata è TUTTOGARE, e non TRASPARE come riportato nel quesito.
Pertanto, l’Allegato D deve essere caricato nella sezione dedicata all’offerta economica della piattaforma TUTTOGARE, all'interno dello slot "Allegato D".
Cordiali saluti.
Il RUP
Dott. Francesco Frattaruolo
24/11/2025 16:47
Quesito #7
In riferimento all’art. 9 del disciplinare (Garanzia provvisoria), vi preghiamo di confermare che la riduzione del 20% è applicabile nel caso in cui l’operatore economico sia in possesso di uno qualsiasi dei marchi o certificazioni previsti dall’allegato II.13 del Codice.
25/11/2025 14:09
Risposta
In riferimento al vostro quesito concernente l’art. 9 del Disciplinare di gara (Garanzia provvisoria), si precisa quanto segue.
L’Allegato II.13 del D.Lgs. 36/2023 prevede che gli operatori economici in possesso di uno qualsiasi dei marchi o delle certificazioni ivi elencati hanno diritto alla riduzione del 20% dell’importo della garanzia provvisoria.
Pertanto, si conferma che la riduzione del 20% è applicabile anche nel caso in cui l’operatore economico possieda una sola delle certificazioni/marchi previsti dall’Allegato II.13 del Codice.
Resta naturalmente fermo l’obbligo di allegare alla documentazione di gara la prova del possesso della certificazione dichiarata, ai sensi dell’art. 106 del Codice.
Cordiali saluti
Il RUP
Dott. Francesco Frattaruolo
L’Allegato II.13 del D.Lgs. 36/2023 prevede che gli operatori economici in possesso di uno qualsiasi dei marchi o delle certificazioni ivi elencati hanno diritto alla riduzione del 20% dell’importo della garanzia provvisoria.
Pertanto, si conferma che la riduzione del 20% è applicabile anche nel caso in cui l’operatore economico possieda una sola delle certificazioni/marchi previsti dall’Allegato II.13 del Codice.
Resta naturalmente fermo l’obbligo di allegare alla documentazione di gara la prova del possesso della certificazione dichiarata, ai sensi dell’art. 106 del Codice.
Cordiali saluti
Il RUP
Dott. Francesco Frattaruolo
24/11/2025 16:47
Quesito #8
In riferimento all’art. 9 del disciplinare (Garanzia provvisoria), vi preghiamo di confermare l’applicabilità della riduzione del 10% in caso di garanzia gestita mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi del comma 3 ovvero mediante verifica telematica sul sito internet dell’emittente (come previsto dall’art. 106 comma 8 del Codice).
25/11/2025 14:11
Risposta
In riferimento al quesito relativo all’art. 9 del Disciplinare (Garanzia provvisoria), si precisa quanto segue.
L’art. 106 del D.Lgs. 36/2023, ai commi 3 e 8, prevede specifiche riduzioni dell’importo della garanzia provvisoria nei seguenti casi:
Riduzione del 10% qualora la garanzia sia gestita tramite piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti (DLT), come previsto dal comma 3;Riduzione del 10% qualora la garanzia consenta la verifica telematica della sua autenticità direttamente sul sito web dell’emittente, ai sensi del comma 8.
Si conferma pertanto che la riduzione del 10% è applicabile in entrambi i casi indicati nel quesito, purché la modalità prescelta rispetti integralmente le condizioni stabilite dai commi citati.
Cumulabilità con altre riduzioni
Come già chiarito nel precedente riscontro, l’Allegato II.13 prevede una riduzione del 20% della garanzia provvisoria per gli operatori economici in possesso di almeno uno dei marchi o certificazioni ivi elencati.
Si precisa che:
Le riduzioni previste dall’art. 106 sono cumulabili tra loro e con quelle previste dall’Allegato II.13, nel limite massimo complessivo del 50% dell’importo della garanzia provvisoria, come stabilito dall’art. 106, comma 1, ultimo periodo.
Cordiali saluti
Il RUP
Dott. Francesco Frattaruolo
L’art. 106 del D.Lgs. 36/2023, ai commi 3 e 8, prevede specifiche riduzioni dell’importo della garanzia provvisoria nei seguenti casi:
Riduzione del 10% qualora la garanzia sia gestita tramite piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti (DLT), come previsto dal comma 3;Riduzione del 10% qualora la garanzia consenta la verifica telematica della sua autenticità direttamente sul sito web dell’emittente, ai sensi del comma 8.
Si conferma pertanto che la riduzione del 10% è applicabile in entrambi i casi indicati nel quesito, purché la modalità prescelta rispetti integralmente le condizioni stabilite dai commi citati.
Cumulabilità con altre riduzioni
Come già chiarito nel precedente riscontro, l’Allegato II.13 prevede una riduzione del 20% della garanzia provvisoria per gli operatori economici in possesso di almeno uno dei marchi o certificazioni ivi elencati.
Si precisa che:
Le riduzioni previste dall’art. 106 sono cumulabili tra loro e con quelle previste dall’Allegato II.13, nel limite massimo complessivo del 50% dell’importo della garanzia provvisoria, come stabilito dall’art. 106, comma 1, ultimo periodo.
Cordiali saluti
Il RUP
Dott. Francesco Frattaruolo
24/11/2025 16:47
Quesito #9
In riferimento all’art. 14 del disciplinare (Offerta economica), vi preghiamo di confermare se all’interno della BUSTA C, sezione “offerta economica” oltre all’allegato D, debbano essere inclusi altri documenti.
25/11/2025 16:02
Risposta
In riferimento al quesito concernente l’art. 14 del Disciplinare di gara (Offerta economica), si precisa quanto segue.
Come indicato nel Disciplinare, all’interno della Busta C – Offerta economica devono essere inseriti:
1. i documenti generati automaticamente dal sistema della piattaforma TUTTOGARE al momento della compilazione dell’offerta economica;
2. l’Allegato D – “Modello di Offerta Economica”, messo a disposizione tra la documentazione di gara.
Cordiali saluti
Il RUP
Dott. Francesco Frattaruolo
Come indicato nel Disciplinare, all’interno della Busta C – Offerta economica devono essere inseriti:
1. i documenti generati automaticamente dal sistema della piattaforma TUTTOGARE al momento della compilazione dell’offerta economica;
2. l’Allegato D – “Modello di Offerta Economica”, messo a disposizione tra la documentazione di gara.
Cordiali saluti
Il RUP
Dott. Francesco Frattaruolo
24/11/2025 16:47
Quesito #10
Si chiede cortesemente di confermare se, in caso di partecipazione in RTI, il DGUE della mandante debba essere caricato nella sezione DGUE della Busta Amministrativa. In caso affermativo, si richiede conferma che il caricamento debba avvenire mediante un unico archivio (zip/rar) firmato digitalmente da tutti i membri dell’RTI, contenente al suo interno i DGUE di ciascun membro del RTI, generati tramite la procedura a portale e firmati digitalmente dai rispettivi Legali Rappresentanti.
25/11/2025 14:14
Risposta
In riferimento al quesito relativo alle modalità di caricamento del DGUE in caso di partecipazione in RTI, si precisa quanto segue.
Ai sensi della disciplina di gara e della normativa vigente, ogni impresa facente parte del RTI (mandataria e mandanti) è tenuta a presentare il proprio DGUE, generato tramite la procedura guidata del portale e firmato digitalmente dal rispettivo Legale Rappresentante.
Si conferma che tutti i DGUE dei componenti del RTI devono essere caricati nella sezione dedicata al DGUE della Busta Amministrativa, indipendentemente dal ruolo (mandataria o mandante).
In coerenza con le modalità operative della piattaforma di gara, è possibile procedere al caricamento tramite:
un unico archivio compresso (ZIP o RAR)
contenente al suo interno:
· il DGUE della mandataria;
· il DGUE di ciascuna mandante;
· tutti generati tramite la piattaforma;
· tutti firmati digitalmente dai rispettivi Legali Rappresentanti.
L’archivio compresso deve essere firmato digitalmente da tutte le imprese componenti il RTI, nel rispetto delle prescrizioni sulla sottoscrizione dei documenti amministrativi.
Si conferma pertanto che:
- il DGUE di ciascun membro del RTI deve essere inserito nella sezione DGUE della Busta Amministrativa;
- è ammesso il caricamento tramite un unico file ZIP/RAR contenente tutti i DGUE;
- tale archivio deve essere firmato digitalmente da tutti i membri del RTI.
Cordiali saluti
Il RUP
Dott. Francesco Frattaruolo
Ai sensi della disciplina di gara e della normativa vigente, ogni impresa facente parte del RTI (mandataria e mandanti) è tenuta a presentare il proprio DGUE, generato tramite la procedura guidata del portale e firmato digitalmente dal rispettivo Legale Rappresentante.
Si conferma che tutti i DGUE dei componenti del RTI devono essere caricati nella sezione dedicata al DGUE della Busta Amministrativa, indipendentemente dal ruolo (mandataria o mandante).
In coerenza con le modalità operative della piattaforma di gara, è possibile procedere al caricamento tramite:
un unico archivio compresso (ZIP o RAR)
contenente al suo interno:
· il DGUE della mandataria;
· il DGUE di ciascuna mandante;
· tutti generati tramite la piattaforma;
· tutti firmati digitalmente dai rispettivi Legali Rappresentanti.
L’archivio compresso deve essere firmato digitalmente da tutte le imprese componenti il RTI, nel rispetto delle prescrizioni sulla sottoscrizione dei documenti amministrativi.
Si conferma pertanto che:
- il DGUE di ciascun membro del RTI deve essere inserito nella sezione DGUE della Busta Amministrativa;
- è ammesso il caricamento tramite un unico file ZIP/RAR contenente tutti i DGUE;
- tale archivio deve essere firmato digitalmente da tutti i membri del RTI.
Cordiali saluti
Il RUP
Dott. Francesco Frattaruolo
24/11/2025 16:48
Quesito #11
Si prega di confermare che il caricamento della documentazione a giustificazione dei costi della manodopera è facoltativo e che tale documentazione potrà essere eventualmente presentata in una fase successiva della procedura di gara su richiesta della SA.
25/11/2025 14:16
Risposta
In merito al quesito relativo alla documentazione a giustificazione dei costi della manodopera, si precisa quanto segue.
L’art. 14 del Disciplinare – Offerta economica e l’art. 108, comma 9 del D.Lgs. 36/2023 prevedono che:
i costi della manodopera e gli oneri aziendali per la sicurezza devono essere indicati obbligatoriamente all’interno dell’offerta economica, a pena di esclusione.
Tale indicazione, tuttavia, riguarda esclusivamente il valore economico, che deve comparire nel modello di offerta e nei campi dedicati della piattaforma, mentre:
la documentazione giustificativa dei suddetti costi non deve essere allegata nella Busta C in fase di presentazione dell’offerta, salvo specifica richiesta della Stazione Appaltante (non prevista nel Disciplinare).
Conseguentemente:
· l’operatore economico deve indicare i costi della manodopera e gli oneri aziendali in sede di offerta (obbligo prescrittivo ex art. 108, co. 9);
· l’operatore economico non è tenuto a caricare preventivamente in Busta C i documenti giustificativi dei suddetti costi;
· tali giustificativi potranno essere richiesti eventualmente dalla Stazione Appaltante solo in una fase successiva, nell’ambito della procedura di verifica dell’anomalia o della congruità dell’offerta, ai sensi della normativa vigente.
Cordiali saluti
Il RUP
Dott. Francesco Frattaruolo
L’art. 14 del Disciplinare – Offerta economica e l’art. 108, comma 9 del D.Lgs. 36/2023 prevedono che:
i costi della manodopera e gli oneri aziendali per la sicurezza devono essere indicati obbligatoriamente all’interno dell’offerta economica, a pena di esclusione.
Tale indicazione, tuttavia, riguarda esclusivamente il valore economico, che deve comparire nel modello di offerta e nei campi dedicati della piattaforma, mentre:
la documentazione giustificativa dei suddetti costi non deve essere allegata nella Busta C in fase di presentazione dell’offerta, salvo specifica richiesta della Stazione Appaltante (non prevista nel Disciplinare).
Conseguentemente:
· l’operatore economico deve indicare i costi della manodopera e gli oneri aziendali in sede di offerta (obbligo prescrittivo ex art. 108, co. 9);
· l’operatore economico non è tenuto a caricare preventivamente in Busta C i documenti giustificativi dei suddetti costi;
· tali giustificativi potranno essere richiesti eventualmente dalla Stazione Appaltante solo in una fase successiva, nell’ambito della procedura di verifica dell’anomalia o della congruità dell’offerta, ai sensi della normativa vigente.
Cordiali saluti
Il RUP
Dott. Francesco Frattaruolo
25/11/2025 07:29
Quesito #12
In più passaggi della Relazione di Progetto è richiamato il “Par. 9 - Condizioni di ammissibilità” di un bando non meglio precisato. Si chiede la cortesia di indicare a quale documento degli elaborati di gara poter fare riferimento per trovare la versione integrale del paragrafo.
25/11/2025 14:19
Risposta
In riferimento al quesito concernente il richiamo, presente in più passaggi della Relazione di Progetto, al “Par. 9 – Condizioni di ammissibilità”, si precisa quanto segue.
Il riferimento citato non appartiene agli atti di gara della presente procedura, né si riferisce ad alcun paragrafo contenuto nei documenti di gara messi a disposizione dalla Stazione Appaltante.
Tale richiamo fa invece riferimento al bando originario del PSR Puglia 2014–2022, e in particolare alla:
DETERMINAZIONE DELL’AUTORITÀ DI GESTIONE DEL PSR PUGLIA 2014-2022
14 aprile 2023, n. 82 – Avviso Pubblico dell’Operazione 4.3.C
(BURP n. 38 del 20/04/2023)
relativa a:
· Misura 4 – Investimenti in immobilizzazioni materiali
· Sottomisura 4.3 – Investimenti nell’infrastruttura necessaria allo sviluppo e all’ammodernamento dell’agricoltura
· Operazione 4.3.C – Servizio agrometeorologico
Le “Condizioni di ammissibilità” richiamate al Par. 9 sono dunque quelle previste dal suddetto Avviso Pubblico PSR, che costituivano i requisiti da soddisfare al fine di ottenere il finanziamento nell’ambito del Programma di Sviluppo Rurale.
Cordiali saluti
Il RUP
Dott. Francesco Frattaruolo
Il riferimento citato non appartiene agli atti di gara della presente procedura, né si riferisce ad alcun paragrafo contenuto nei documenti di gara messi a disposizione dalla Stazione Appaltante.
Tale richiamo fa invece riferimento al bando originario del PSR Puglia 2014–2022, e in particolare alla:
DETERMINAZIONE DELL’AUTORITÀ DI GESTIONE DEL PSR PUGLIA 2014-2022
14 aprile 2023, n. 82 – Avviso Pubblico dell’Operazione 4.3.C
(BURP n. 38 del 20/04/2023)
relativa a:
· Misura 4 – Investimenti in immobilizzazioni materiali
· Sottomisura 4.3 – Investimenti nell’infrastruttura necessaria allo sviluppo e all’ammodernamento dell’agricoltura
· Operazione 4.3.C – Servizio agrometeorologico
Le “Condizioni di ammissibilità” richiamate al Par. 9 sono dunque quelle previste dal suddetto Avviso Pubblico PSR, che costituivano i requisiti da soddisfare al fine di ottenere il finanziamento nell’ambito del Programma di Sviluppo Rurale.
Cordiali saluti
Il RUP
Dott. Francesco Frattaruolo
25/11/2025 07:30
Quesito #13
Con riferimento al sensore di umidità del suolo vi è una discrepanza tra il Capitolato Tecnico in cui è richiesta la “contenuto volumetrico di acqua nel terreno (-10 e -50 cm). Il principio di funzionamento è il TDR (Time Domain Reflectometry) in modo di ottenere accurati profili d’umidità del suolo”. Considerate le due diverse profondità richieste è necessario fornire 2 sonde separate il cui valore non pare congruo con quello indicato nell’elenco prezzi. Infatti, l’elenco prezzi prevede la “Fornitura, installazione, configurazione e attivazione di sensore per la misura multipla (n. 6 trasduttori) dell'umidità e della temperatura del terreno” e la cui valorizzazione appare in linea con i valori di marcato. Si chiede la cortesia di chiarire se è confermato il requisito capitolare e, in questo caso, di aggiornare le quantità effettivamente necessarie, o se è confermato lo strumento descritto in elenco prezzi la cui valorizzazione è in linea con le quantità e i prezzi indicati.
25/11/2025 14:20
Risposta
Con riferimento al quesito relativo ai sensori per la misura del contenuto volumetrico d’acqua nel terreno, si precisa quanto segue.
In coerenza con quanto riportato nelle tabelle del Capitolato Tecnico e nelle voci dell’Elenco Prezzi, i sensori da prevedere ai fini della fornitura sono quelli a misura multipla, costituiti da n. 6 trasduttori, idonei alla rilevazione simultanea dell’umidità del terreno a differenti profondità.
Resta tuttavia fermo che, ai fini della corretta individuazione delle quantità e delle tipologie di apparecchiature poste a base di gara, in caso di eventuali difformità tra i documenti di gara prevalgono le indicazioni contenute nel Computo metrico estimativo, quale documento di riferimento per le quantità e la valorizzazione economica delle forniture.
Cordiali saluti
Il RUP
Dott. Francesco Frattaruolo
In coerenza con quanto riportato nelle tabelle del Capitolato Tecnico e nelle voci dell’Elenco Prezzi, i sensori da prevedere ai fini della fornitura sono quelli a misura multipla, costituiti da n. 6 trasduttori, idonei alla rilevazione simultanea dell’umidità del terreno a differenti profondità.
Resta tuttavia fermo che, ai fini della corretta individuazione delle quantità e delle tipologie di apparecchiature poste a base di gara, in caso di eventuali difformità tra i documenti di gara prevalgono le indicazioni contenute nel Computo metrico estimativo, quale documento di riferimento per le quantità e la valorizzazione economica delle forniture.
Cordiali saluti
Il RUP
Dott. Francesco Frattaruolo
25/11/2025 10:37
Quesito #14
Con riferimento alla riga 6 – NP.07 dell’Allegato 5.b. “Computo metrico stazioni esistenti”, nella descrizione si legge “Fornitura e installazione di sensore di temperatura aria”, salvo poi nella parte finale essere indicato “Temperatura Sottosuolo (-50 cm)”. Trattandosi di un sensore per la misura della temperatura, questo ha caratteristiche differenti a seconda che sia dedicato alla misura dell’aria o del sottosuolo, per tale ragione si invita la Stazione Appaltante a confermare che trattasi di sensore della “Temperatura Sottosuolo (-50 cm)”.
25/11/2025 14:28
Risposta
Ringraziamo per il quesito, che risulta pienamente pertinente.
Si precisa innanzitutto che gli effettivi sensori oggetto di sostituzione, integrazione e fornitura sono riportati nel Capitolato Tecnico, in particolare nella Tabella 11 (pag. 30) e nella Tabella 13 (pag. 32).
Resta tuttavia fermo che, in caso di difformità tra i documenti, prevalgono sempre le quantità e le tipologie indicate nel Computo metrico estimativo, quale documento di riferimento per la valorizzazione economica delle forniture.
Con specifico riferimento alla voce NP.07 dell’Allegato 5.b – “Computo metrico stazioni esistenti”, si evidenzia che la voce deve intendersi riferita alla fornitura e installazione del sensore di temperatura del sottosuolo (-50 cm).
Pertanto, la descrizione della voce NP.07 si intende corretta e precisata come segue:
NP.07 – Fornitura Temperatura sottosuolo -50 cm (SpCat 1)
Fornitura e installazione di sensore di temperatura sottosuolo (-50 cm).
Compreso certificato di accuratezza e collaudo su campo.
Compresi gli oneri per fornitura e posa in opera di sistema di supporto, cavi di collegamento alla stazione, minuteria di installazione ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d’arte.
Si conferma che restano invariati:
· la quantità prevista,
· l’importo unitario,
· e l’importo totale della voce.
Cordiali saluti
Il RUP
Dott. Francesco Frattaruolo
Si precisa innanzitutto che gli effettivi sensori oggetto di sostituzione, integrazione e fornitura sono riportati nel Capitolato Tecnico, in particolare nella Tabella 11 (pag. 30) e nella Tabella 13 (pag. 32).
Resta tuttavia fermo che, in caso di difformità tra i documenti, prevalgono sempre le quantità e le tipologie indicate nel Computo metrico estimativo, quale documento di riferimento per la valorizzazione economica delle forniture.
Con specifico riferimento alla voce NP.07 dell’Allegato 5.b – “Computo metrico stazioni esistenti”, si evidenzia che la voce deve intendersi riferita alla fornitura e installazione del sensore di temperatura del sottosuolo (-50 cm).
Pertanto, la descrizione della voce NP.07 si intende corretta e precisata come segue:
NP.07 – Fornitura Temperatura sottosuolo -50 cm (SpCat 1)
Fornitura e installazione di sensore di temperatura sottosuolo (-50 cm).
Compreso certificato di accuratezza e collaudo su campo.
Compresi gli oneri per fornitura e posa in opera di sistema di supporto, cavi di collegamento alla stazione, minuteria di installazione ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d’arte.
Si conferma che restano invariati:
· la quantità prevista,
· l’importo unitario,
· e l’importo totale della voce.
Cordiali saluti
Il RUP
Dott. Francesco Frattaruolo
25/11/2025 10:37
Quesito #15
Considerata la complessità dell’oggetto dell’appalto e l’incidenza dei chiarimenti attesi si invita la Stazione Appaltante a concedere una proroga del termine di presentazione dell’offerta di 7gg.
25/11/2025 16:04
Risposta
Considerata la natura dei chiarimenti richiesti e, soprattutto, il tempestivo riscontro fornito dalla Stazione Appaltante, non si ritiene di poter accogliere la richiesta di proroga del termine di presentazione dell’offerta.
Ai sensi dell’art. 93, comma 3 del D.Lgs. 36/2023, le Stazioni Appaltanti possono disporre la proroga dei termini unicamente quando i chiarimenti o le modifiche apportate alla documentazione di gara risultino tali da incidere in maniera significativa sulla capacità degli operatori economici di formulare l’offerta.
La giurisprudenza amministrativa (ex multis, Consiglio di Stato, Sez. V, n. 1688/2024) ha più volte ribadito che:
“La proroga dei termini non costituisce un diritto dell’operatore economico, ma una facoltà della Stazione Appaltante da esercitare solo quando le informazioni aggiuntive incidano oggettivamente e in modo sostanziale sulla predisposizione dell’offerta.”
Parimenti, le Linee Guida ANAC in materia di gestione delle procedure telematiche confermano che la proroga può essere concessa solo per chiarimenti o modifiche che determinino un reale pregiudizio ai fini della formulazione dell’offerta, e non per quesiti ricognitivi, confermativi o di dettaglio tecnico.
Nel caso di specie, i chiarimenti richiesti:
· non hanno comportato modifiche sostanziali alla documentazione di gara;
· non hanno introdotto nuovi obblighi, nuove condizioni tecniche o nuovi criteri di valutazione;
· sono stati forniti tempestivamente, assicurando così piena conoscibilità e continuità della procedura.
Pertanto, sulla base del quadro normativo, giurisprudenziale e delle circostanze di fatto, non sussistono le condizioni per disporre la proroga richiesta.
Al fine di agevolare un’analisi rapida ed esaustiva da parte della Stazione Appaltante, si invitano gli Operatori Economici, per le future richieste, a sintetizzare in un unico quesito eventuali osservazioni o richieste di chiarimento, evitando la trasmissione frazionata di richieste.
Ciò consente una gestione più efficiente della procedura e un riscontro ancora più tempestivo.
Cordiali saluti
Il RUP
Dott. Francesco Frattaruolo
Ai sensi dell’art. 93, comma 3 del D.Lgs. 36/2023, le Stazioni Appaltanti possono disporre la proroga dei termini unicamente quando i chiarimenti o le modifiche apportate alla documentazione di gara risultino tali da incidere in maniera significativa sulla capacità degli operatori economici di formulare l’offerta.
La giurisprudenza amministrativa (ex multis, Consiglio di Stato, Sez. V, n. 1688/2024) ha più volte ribadito che:
“La proroga dei termini non costituisce un diritto dell’operatore economico, ma una facoltà della Stazione Appaltante da esercitare solo quando le informazioni aggiuntive incidano oggettivamente e in modo sostanziale sulla predisposizione dell’offerta.”
Parimenti, le Linee Guida ANAC in materia di gestione delle procedure telematiche confermano che la proroga può essere concessa solo per chiarimenti o modifiche che determinino un reale pregiudizio ai fini della formulazione dell’offerta, e non per quesiti ricognitivi, confermativi o di dettaglio tecnico.
Nel caso di specie, i chiarimenti richiesti:
· non hanno comportato modifiche sostanziali alla documentazione di gara;
· non hanno introdotto nuovi obblighi, nuove condizioni tecniche o nuovi criteri di valutazione;
· sono stati forniti tempestivamente, assicurando così piena conoscibilità e continuità della procedura.
Pertanto, sulla base del quadro normativo, giurisprudenziale e delle circostanze di fatto, non sussistono le condizioni per disporre la proroga richiesta.
Al fine di agevolare un’analisi rapida ed esaustiva da parte della Stazione Appaltante, si invitano gli Operatori Economici, per le future richieste, a sintetizzare in un unico quesito eventuali osservazioni o richieste di chiarimento, evitando la trasmissione frazionata di richieste.
Ciò consente una gestione più efficiente della procedura e un riscontro ancora più tempestivo.
Cordiali saluti
Il RUP
Dott. Francesco Frattaruolo
25/11/2025 11:28
Quesito #16
considerata la complessità del progetto, con la presente si richiede di prorogare il termine di presentazione delle offerte attualmente fissato per il 03/12/20225 alle ore 12 di almeno 7 giorni solari, al fine di consentire la presentazione di un'offerta ottimale in risposta al Vs. Capitolato di gara.
25/11/2025 16:05
Risposta
La Stazione Appaltante, preso atto della motivazione addotta, non ritiene di poter accogliere la richiesta di proroga del termine di presentazione delle offerte.
Ai sensi dell’art. 93, comma 3 del D.Lgs. 36/2023, la proroga dei termini di presentazione delle offerte può essere disposta soltanto quando i chiarimenti, le modifiche o gli aggiornamenti agli atti di gara comportino un’incidenza sostanziale sulla formulazione dell’offerta, tali da rendere necessario un tempo aggiuntivo per assicurare parità di condizioni e piena conoscibilità della documentazione.
Inoltre la giurisprudenza amministrativa (Cons. Stato, Sez. V, n. 1688/2024) ribadisce che:
“La proroga dei termini non costituisce un diritto dell’operatore economico, ma una mera facoltà della Stazione Appaltante, esercitabile solo quando gli interventi sulla documentazione di gara incidono in modo significativo sulla possibilità di formulare l’offerta.”
Analogamente, le indicazioni ANAC confermano che la proroga è giustificata solo in presenza di interventi sugli atti che modifichino contenuti essenziali o incidano sulla par condicio.
Nel caso di specie:
non vi sono state modifiche agli atti di gara;i chiarimenti forniti sono stati resi tempestivamente;nessuno dei chiarimenti ha determinato variazioni sostanziali delle condizioni tecniche, economiche o procedurali.
Pertanto non sussistono le condizioni normative o tecniche che giustifichino la proroga richiesta.
Cordiali saluti
Il RUP
Dott. Francesco Frattaruolo
Ai sensi dell’art. 93, comma 3 del D.Lgs. 36/2023, la proroga dei termini di presentazione delle offerte può essere disposta soltanto quando i chiarimenti, le modifiche o gli aggiornamenti agli atti di gara comportino un’incidenza sostanziale sulla formulazione dell’offerta, tali da rendere necessario un tempo aggiuntivo per assicurare parità di condizioni e piena conoscibilità della documentazione.
Inoltre la giurisprudenza amministrativa (Cons. Stato, Sez. V, n. 1688/2024) ribadisce che:
“La proroga dei termini non costituisce un diritto dell’operatore economico, ma una mera facoltà della Stazione Appaltante, esercitabile solo quando gli interventi sulla documentazione di gara incidono in modo significativo sulla possibilità di formulare l’offerta.”
Analogamente, le indicazioni ANAC confermano che la proroga è giustificata solo in presenza di interventi sugli atti che modifichino contenuti essenziali o incidano sulla par condicio.
Nel caso di specie:
non vi sono state modifiche agli atti di gara;i chiarimenti forniti sono stati resi tempestivamente;nessuno dei chiarimenti ha determinato variazioni sostanziali delle condizioni tecniche, economiche o procedurali.
Pertanto non sussistono le condizioni normative o tecniche che giustifichino la proroga richiesta.
Cordiali saluti
Il RUP
Dott. Francesco Frattaruolo